Sez. VII
Art. 32
Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
In vigore dal 18 ott 2022
1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, presso l'ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.»;
b) al comma 7, dopo le parole «e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «, di presidente di sezione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
c) al comma 10 le parole «e di presidente del tribunale per i minorenni» e le parole «e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni» sono soppresse;
d) al comma 11, al primo periodo, dopo le parole «di cui all' del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380,» sono inserite le seguenti: «di presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149#art-32