Art. 1
Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Sardegna
In vigore dal 12 nov 2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante: «Statuto speciale per la Sardegna»;
Visto l'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948;
Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 15 giugno 2021;
Visto il parere reso dalla Corte dei conti - Sezioni riunite in sede consultiva nell'adunanza del 3 marzo 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Collegio dei revisori dei conti
del Consiglio regionale della Sardegna
1. Il Consiglio regionale della Sardegna, organo legislativo della regione rappresentativo del popolo sardo dotato di autonomia organizzativa, funzionale, contabile e di bilancio ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), ha facoltà di istituire, secondo le norme del proprio regolamento interno, un proprio Collegio dei revisori dei conti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-03;161#art-1