Art. 10

Tracciabilità di animali oggetto di scambi ed importazioni

In vigore dal 27 set 2022
1. Gli animali provenienti o destinati ad altro Stato dell'Unione europea sono movimentati direttamente dallo stabilimento di origine al luogo di destinazione. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, i movimenti di ungulati e pollame oggetto di scambi tra Stati dell'Unione europea possono essere effettuati anche tramite il passaggio in centri di raccolta, come definiti all', comma 1, lettera g), del presente decreto, con le modalità e i tempi di cui agli articoli 133, 134 e 135 del regolamento, e all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) n. 2020/688. 3. Gli ungulati provenienti da un altro Stato dell'Unione europea mantengono il codice di identificazione di origine dell'animale e, per le specie animali per cui è previsto, il documento di identificazione individuale rilasciato in conformità alla normativa dell'Unione europea. 4. L'operatore dello stabilimento di prima destinazione di animali provenienti da Stati dell'Unione europea, registra gli stessi in BDN entro sette giorni dall'arrivo con le modalità stabilite dal manuale operativo. 5. L'operatore dell'allevamento di prima destinazione di ungulati o di pollame provenienti da altri Stati dell'Unione europea, ad eccezione dei centri di raccolta, deve detenere in modo continuativo tali animali per almeno trenta giorni dalla registrazione di cui al comma 4, prima di ulteriori movimentazioni ad eccezione di quanto previsto dall', comma 5, del decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2021, n. 302. Sono fatte salve le movimentazioni verso macello previa autorizzazione dell'ASL competente sullo stabilimento. 6. L'operatore dello stabilimento di ingresso di ungulati provenienti da Paesi terzi, nei tempi indicati all' del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/520, e, per gli equini, all'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, in ogni caso prima che l'animale lasci lo stabilimento, provvede ad identificare e registrare ciascun animale ai sensi dell', comma 1, con le modalità stabilite dal manuale operativo. 7. Sono esclusi dall'obbligo di cui ai commi 4, 5 e 6 gli operatori: a) di ungulati che sono macellati entro cinque giorni dal loro ingresso nell'Unione europea, fatto salvo l'obbligo per l'operatore ed il responsabile del macello di garantire la tracciabilità degli animali e del Paese di provenienza; b) di equini detenuti ai fini della partecipazione a esposizioni, eventi sportivi o culturali o ai fini riproduttivi per un periodo non superiore a novanta giorni, conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035. Per questi equini, al solo fine di tracciare le movimentazioni sul territorio nazionale di animali che soggiornano in Italia per più di sette giorni, l'operatore di prima destinazione italiana ne inserisce in BDN l'ingresso nel proprio stabilimento entro sette giorni dall'avvenuto ingresso con le modalità di cui al manuale operativo. 8. L'operatore dello stabilimento di ingresso di animali diversi dagli ungulati provenienti da Paesi terzi provvede, entro sette giorni dal loro ingresso in stabilimento ad identificare e registrare gli animali ai sensi dell', comma 4, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;134#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo