Art. 5
Assunzioni di personale togato e amministrativo destinato alle sedi della Corte dei conti di Trento e di Bolzano.
In vigore dal 19 ago 2022
1. Al fine di attuare la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto», la Corte dei conti è autorizzata ad assumere un numero di consiglieri pari a 6 unità nel limite di una spesa di 676.243 euro per l'anno 2022, di 1.371.949 euro per l'anno 2023, di 1.397.838 euro per gli anni 2024 e 2025, di 1.573.660 euro per gli anni 2026 e 2027, di 1.602.358 euro per gli anni 2028 e 2029, di 1.631.056 euro per gli anni 2030 e 2031, di euro 1.659.754 a decorrere dall'anno 2032.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, la Corte dei conti è autorizzata a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale non dirigenziale pari a complessive 23 unità da inquadrare nell'Area terza del CCNL del Comparto funzioni centrali, nel limite di una spesa pari a 650.603 euro per l'anno 2022 e a 1.301.205 euro a decorrere dall'anno 2023.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del bilancio della Corte dei conti disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-07-14;107#art-5