Art. 1
Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305
In vigore dal 19 ago 2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto» e, in particolare, gli articoli 12 e 17;
Visto il parere delle sezioni riunite in sede consultiva della Corte dei conti reso nell'adunanza del 28 gennaio 2021;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Alle sezioni e alle procure indicate al comma 1 può essere assegnato, in posizione di comando, personale appartenente alla Provincia autonoma di riferimento ovvero alla regione e ad altri enti pubblici compresi nel sistema territoriale integrato di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Ferma restando la facoltà della Corte di chiedere personale in comando anche da altri enti pubblici, la regolazione e la programmazione delle predette assegnazioni in comando, anche con riguardo all'attivazione di eventuali procedure di stabilizzazione secondo l'ordinamento della Corte dei conti, sono stabilite con decreti approvati d'intesa tra il Presidente della Corte e il Presidente della Regione ovvero il Presidente della Provincia autonoma di riferimento, che intervengono nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza degli enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. I singoli provvedimenti di assegnazione e revoca del comando sono disposti dall'ente interessato su richiesta dei Presidenti di ciascuna Sezione o del Procuratore regionale interessati, d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-07-14;107#art-1