Capo I

Art. 3

Modalità di comunicazione delle informazioni

In vigore dal 13 ago 2022
1. Il datore di lavoro comunica a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni previste dal presente decreto in formato cartaceo oppure elettronico. Le medesime informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-27;104#art-3

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