Art. 4

Abrogazioni e disposizioni transitorie

In vigore dal 28 giu 2022
1. L'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, è abrogato. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75 è abrogato. 3. Le disposizioni dell' del decreto legislativo n. 75 del 2016 continuano ad applicarsi, nella trasmissione delle informazioni sui casellari giudiziali, sino all'emanazione dei decreti del Ministero della giustizia di cui all'articolo 42, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, inserito dall', comma 1, lettera g), del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;76#art-4

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