Art. 2
Modificazioni in materia di accisa
In vigore dal 5 lug 2022
1. All'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) alle forze armate di qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea, per gli usi consentiti, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, con esclusione delle Forze armate nazionali;».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;72#art-2