Art. 2

Beneficiari

In vigore dal 22 giu 2022
1. L'assegno di cui all', il cui importo è determinato ai sensi dell', è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza; b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale; c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età; c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell', comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. L'assegno di cui all' spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall', commi 4 e 5. 3. Al fine di assicurare la piena conoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori sull'assegno. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'articolo

  • Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle mensilita' spettanti da marzo 2022."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-29;230#art-2

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