Art. 2
Beneficiari
In vigore dal 22 giu 2022
1. L'assegno di cui all', il cui importo è determinato ai sensi dell', è riconosciuto ai nuclei familiari:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;
c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell', comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. L'assegno di cui all' spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall', commi 4 e 5.
3. Al fine di assicurare la piena conoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori sull'assegno. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'articolo
- Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle mensilita' spettanti da marzo 2022."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-29;230#art-2