Art. 10
Strumenti di confronto delle offerte
In vigore dal 26 dic 2021
1. Al fine di assicurare la confrontabilità e la trasparenza delle diverse offerte presenti sul mercato interno dell'energia elettrica, l'ARERA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assicura che il portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte nel mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas di cui all', comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sia conforme almeno ai seguenti requisiti:
a) indipendenza dai partecipanti al mercato e parità di trattamento tra le imprese elettriche nei risultati di ricerca;
b) indicazione chiara del gestore del portale informatico e delle sue modalità di finanziamento;
c) definizione di criteri chiari e oggettivi sui quali basare il confronto tra le diverse offerte, compresi i servizi;
d) utilizzo di un linguaggio semplice e privo di ambiguità;
e) correttezza e tempestivo aggiornamento delle informazioni pubblicate, con indicazione della data dell'ultimo aggiornamento;
f) piena accessibilità per le persone con disabilità;
g) conoscibilità ed efficacia delle procedure di segnalazione degli eventuali errori nelle informazioni pubblicate;
h) possibilità di immettere dati e di eseguire confronti tra diverse offerte, limitando i dati richiesti al cliente a quanto strettamente necessario ai fini del confronto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;210#art-10