Art. 10

Strumenti di confronto delle offerte

In vigore dal 15 ago 2026
1. Al fine di assicurare la confrontabilità e la trasparenza delle diverse offerte presenti sul mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale, l'ARERA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assicura che il portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte nel mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas di cui all', comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sia conforme almeno ai seguenti requisiti: a) indipendenza dai partecipanti al mercato e parità di trattamento tra le imprese elettriche e del gas naturale nei risultati di ricerca; b) indicazione chiara del gestore del portale informatico e delle sue modalità di finanziamento; c) definizione di criteri chiari e oggettivi sui quali basare il confronto tra le diverse offerte, compresi i servizi; d) utilizzo di un linguaggio semplice e privo di ambiguità; e) correttezza e tempestivo aggiornamento delle informazioni pubblicate, con indicazione della data dell'ultimo aggiornamento; f) piena accessibilità per le persone con disabilità; g) conoscibilità ed efficacia delle procedure di segnalazione degli eventuali errori nelle informazioni pubblicate; h) possibilità di immettere dati e di eseguire confronti tra diverse offerte, limitando i dati richiesti al cliente a quanto strettamente necessario ai fini del confronto. h-bis) indicazione chiara se il prezzo è fisso o variabile e in merito alla durata del contratto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;210#art-10

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