Capo II
Art. 72
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 25 dic 2021
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto dall', comma 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal comma 3 del presente articolo.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente testo unico, ad eccezione di quanto previsto dall', comma 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal comma 3 del presente articolo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dal presente testo unico all'Autorità, dopo il comma 66-bis dell' della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è inserito il seguente:
«66-ter. L'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità ai sensi delle disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 è finanziato mediante il contributo di cui al comma 66, posto a carico delle piattaforme di condivisione di video di cui alle predette disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 operanti sul territorio nazionale. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l'Autorità, con propria deliberazione adottata ai sensi del comma 65, stabilisce i termini e le modalità di versamento di detto contributo e fissa l'entità di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 novembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico
Cartabia, Ministro della giustizia
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Lamorgese, Ministro dell'interno
Franceschini, Ministro della cultura
Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-72