Titolo VIII
Art. 66
Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni
In vigore dal 25 dic 2021
1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della predetta società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, subordinatamente al possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva una durata inferiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-66