Art. 3

Procedura di nomina del Presidente e dei Commissari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

In vigore dal 9 feb 2022
1. All', comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico"; b) dopo il nono periodo sono aggiunti i seguenti: "I commissari ed il presidente sono scelti sulla base del merito, delle competenze e dalla conoscenza del settore, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, che abbiano manifestato e motivato il proprio interesse a ricoprire tali ruoli ed inviato il proprio curriculum professionale. Prima della elezione dei commissari e la designazione del presidente, i curricula ricevuti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro i termini e secondo le modalità da questi fissati, sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207#art-3

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