Capo II
Art. 29
Requisiti e specifiche tecniche
In vigore dal 15 dic 2021
1. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili che richiedono incentivi, comunque denominati, rispettano i requisiti minimi di cui all'Allegato IV.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l' e l'Allegato 2 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;199#art-29