Capo III
Art. 11 bis
Contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica nell'industria
In vigore dal 4 feb 2026
1. Il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici rispetto all'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria è pari ad almeno il 42 per cento entro l'anno 2030 e il 60 per cento entro l'anno 2035.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti le modalità, i criteri e gli strumenti per ottemperare agli obblighi relativi al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Le modalità di calcolo delle percentuali di cui al comma 1 sono indicate alla sezione H dell'allegato I al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;199#art-11-bis