Art. 11

Cooperazione tra Autorità di contrasto

In vigore dal 15 dic 2021
1. L'ICQRF collabora con le Autorità di contrasto degli altri Stati membri e con la Commissione europea nello svolgimento delle attività di cui all', anche al fine della reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera nonché per le attività di cui all' della Direttiva.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;198#art-11

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