Art. 1

Modifiche al codice penale

In vigore dal 15 dic 2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, l', comma 1 e l'allegato A, numero 2; Vista la direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale; Visto il codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche al codice penale 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, quarto comma, dopo la parola «321», è inserito il segno di interpunzione: «,» ed è soppressa la congiunzione: «e» e dopo la parola «346-bis», sono aggiunte le seguenti: «, 648 e 648-ter.1»; b) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole «648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma»; c) all'articolo 648: 1) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: «La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.»; 3) al terzo comma, la parola «delitto», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «reato»; d) all'articolo 648-bis: 1) al primo comma sono soppresse le parole «non colposo»; 2) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»; e) all'articolo 648-ter: 1) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»; 2) al terzo comma, la parola «secondo» è sostituita dalla seguente: «quarto»; f) all'articolo 648-ter.1: 1) al primo comma sono soppresse le parole «non colposo»; 2) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»; 3) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.»; 4) al terzo comma, le parole «7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «416-bis.1».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;195#art-1

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