Art. 9
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
In vigore dal 15 dic 2021
1. All' del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole «Stati membri dell'Unione europea,» sono inserite le seguenti: «iscritti nelle matricole della gente di mare ai sensi dell'articolo 119 del codice della navigazione,»;
2) alla lettera b), le parole «successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 28 ottobre 1962, n. 1602»;
3) alla lettera d), dopo le parole «del codice STCW» sono inserite le seguenti: «con le modalità stabilite con provvedimento delle autorità competenti di cui all'»;
b) al comma 7, dopo le parole «dell'» sono inserite le seguenti: «che, ai sensi del punto 3, dell'articolo VIII, della Convenzione STCW, sono comunicate annualmente all'IMO, a cura del medesimo Ministero».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;194#art-9