Art. 5
Rilevazione, analisi e trasmissione dei dati statistici
In vigore dal 14 dic 2021
1. Alla rilevazione, all'analisi e alla trasmissione alla Commissione europea dei dati di cui all'articolo 11 della direttiva provvede il Ministero della giustizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono oggetto di rilevazione, tra gli altri, i dati relativi al numero e all'esito dei procedimenti anche disciplinari connessi alla violazione degli del presente decreto e dei procedimenti sospesi per irreperibilità dell'imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti, nonché dei procedimenti per rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo 629-bis del codice di procedura penale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;188#art-5