Art. 5

Punto di contatto operativo nazionale

In vigore dal 14 dic 2021
1. Il punto di contatto operativo nazionale per lo scambio di informazioni formulate dalle autorità di altro Stato membro relative ai reati di cui al presente decreto è individuato nella Sala operativa internazionale, incardinata nel Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale. 2. La Sala operativa internazionale di cui al comma 1 tratta con la massima sollecitudine le richieste urgenti di assistenza e, in ogni caso, entro otto ore dal ricevimento della richiesta comunica all'autorità richiedente almeno il tempo presumibilmente necessario per fornire la risposta richiesta e le modalità in cui essa sarà resa oppure se alla richiesta non verrà dato corso. 3. Al fine di garantire l'espletamento dell'attività di assistenza di cui al comma 2, il contingente di personale delle Forze di polizia da impiegare per le attività del punto di contatto operativo nazionale, in aggiunta a quello già assegnato alla Direzione centrale della polizia criminale, è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il decreto di cui al presente comma è adottato nei limiti delle dotazioni organiche delle Forze di polizia previste a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;184#art-5

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