Art. 4

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 12 dic 2021
1. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, attribuite dal presente decreto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, gli adempimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono finanziati mediante il contributo di cui all', comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché dei prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell', comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento di detto contributo e fissa l'entità di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. 2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1. 3. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 novembre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Franceschini, Ministro della cultura Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cartabia, Ministro della giustizia Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177#art-4

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