Art. 3

Efficacia

In vigore dal 14 dic 2021
1. Le disposizioni di cui all', ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera d), numero 1), e lettera v) nonché le disposizioni di cui all' hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023. 2. Fino alla data del 31 dicembre 2023, le modalità previste dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, continuano ad applicarsi alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, immessi in consumo in un altro Stato membro e trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali nonché alla circolazione di quelli immessi in consumo nel territorio nazionale e trasportati in un altro Stato membro per esservi consegnati per i medesimi scopi; fino alla medesima data del 31 dicembre 2023, le predette modalità si applicano altresì alle spedizioni di prodotti assoggettati ad accisa tra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 novembre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Cartabia, Ministro della giustizia Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;180#art-3

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