1. Le regioni, entro il 30 giugno 2025, adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.
2. I gestori delle aree individuate ai sensi dell' e degli impianti di risalita adeguano, entro il 30 giugno 2025, gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto.