Titolo II›Capo I
Art. 10
Opponibilità ai terzi degli atti depositati
In vigore dal 3 apr 2021
1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;39#art-10