Art. 11

Regime disciplinare e sanzioni

In vigore dal 2 apr 2021
1. Ferme restando le fattispecie di responsabilità, civile e penale, secondo la disciplina legislativa vigente, con il decreto di cui all', comma 1, è stabilito il regime sanzionatorio sportivo per il caso di violazione, da parte dell'agente sportivo, delle norme di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi, nonché di quelle richiamate dall', comma 1, tenendo conto dei principi di proporzionalità ed efficacia del quadro sanzionatorio. 2. Presso il CONI è istituita la Commissione per gli agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli agenti sportivi iscritti al Registro nazionale di cui all', comma 1. La composizione, le attribuzioni, inclusa quella di disporre la cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi, e le regole procedimentali e di funzionamento di detta Commissione sono determinate dal decreto di cui all', comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;37#art-11

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