Titolo II›Capo I
Art. 9
Attività secondarie e strumentali
In vigore dal 5 set 2023
1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all', comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.
1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36#art-9