Art. 4
Sanzioni
In vigore dal 19 mar 2021
1. L'operatore che non ottempera alle disposizioni di cui all', comma 1, lettera b), è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 726 euro a 2.178 euro per ogni singolo obbligo violato.
2. L'operatore che non ottempera alle disposizioni impartite dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari o dall'azienda sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro per ogni singolo obbligo violato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;23#art-4