Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
In vigore dal 9 mar 2021
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le misure di cui al comma 1 relative al sistema del gas naturale sono indicate nel piano di emergenza di cui all'articolo 8 ed è fatto obbligo alle imprese del gas naturale di rispettarle.»;
b) all'articolo 8:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Predisposizioni dei piani e degli accordi di solidarietà di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938, alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, nonché, con le autorità competenti degli Stati membri appartenenti agli stessi gruppi di rischio, alla valutazione comune dei rischi. Lo stesso Ministero definisce il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938, avvalendosi del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale operante presso lo stesso Ministero.»;
3) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i piani di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri interconnessi, si coordina con le autorità competenti in materia di sicurezza degli altri Stati membri per prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale e limitarne i danni, nonché definisce, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, accordi di solidarietà con gli Stati membri direttamente connessi, o interconnessi attraverso un Paese terzo, adottando le misure necessarie, comprese le modalità tecniche, amministrative e finanziarie concordate, per garantire che il gas sia fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarietà dello Stato membro richiedente, come previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938.
2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente, stabilisce la metodologia per il calcolo delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarietà a favore dei clienti protetti nel contesto della solidarietà degli stessi Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938, sulla base dei criteri definiti nella raccomandazione (UE) 2018/177. Tale compensazione deve coprire almeno il valore del gas naturale fornito nel quadro del meccanismo di solidarietà, i costi di trasporto, i costi relativi allo stoccaggio, il costo degli eventuali procedimenti giudiziari, gli eventuali danni dovuti alla riduzione dell'attività industriale, compresa la compensazione dei danni economici da essi derivanti.
2-ter. L'operatore maggiore del sistema di trasporto nazionale del gas naturale provvede, secondo quanto stabilito in ciascun accordo intergovernativo di solidarietà, all'attuazione tecnica delle misure incluse negli accordi.
2-quater. Il gestore dei mercati energetici (GME), provvede, secondo quanto stabilito all'interno di ciascun accordo intergovernativo di solidarietà, a mettere a disposizione piattaforme di scambio dedicate all'attuazione delle disposizioni contenute negli accordi.»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie affinché, nel caso di interruzione del flusso di gas naturale dalla maggiore delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, la capacità delle infrastrutture rimanenti, determinata in accordo alle disposizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2017/1938, sia in grado, anche tenuto conto delle possibili azioni di riduzione della domanda e della capacità di stoccaggio di modulazione e strategico nazionale, di soddisfare la domanda giornaliera totale di gas naturale di punta massima, calcolata con una probabilità statistica almeno ventennale.»;
5) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I gestori del sistema di trasporto realizzano una capacità di trasporto bidirezionale continua, ai fini del controflusso sia virtuale che fisico, su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa la interconnessione tra Italia e Centro Europa attraverso il gasdotto Transitgas in territorio svizzero, salvo le esenzioni accordate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1938.»;
c) all'articolo 42, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) contribuire a definire, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e di massima salvaguardia dei clienti idonei, la copertura economica degli accordi di solidarietà previsti nel piano di emergenza in attuazione degli articoli 8 e 13 del regolamento (UE) 2017/1938, comprese le disposizioni che consentono il calcolo dell'equa compensazione di almeno tutti i costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarietà, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 10, del medesimo regolamento.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;14#art-2