Art. 2

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 24 gen 2021
1. Al finanziamento delle funzioni trasferite con il presente decreto si provvede in conformità ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. È altresì direttamente assegnata alla Regione la quota di eventuali ulteriori stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, anche conseguenti ad assegnazioni dell'Unione europea, relativi alle funzioni di cui al comma 1 dell', per la parte riferibile al territorio regionale. 3. Le risorse assegnate ai sensi dei commi 1 e 2 confluiscono nel bilancio della Regione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 dicembre 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Boccia, Ministro per gli affari regionali e delle autonomie Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-12-10;184#art-2

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