Art. 2

Violazioni degli obblighi di dovuta diligenza di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014

In vigore dal 1 dic 2020
Violazioni degli obblighi di dovuta diligenza di cui agli del regolamento (UE) n. 511/2014 1. Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta, che utilizza o trasferisce a utilizzatori successivi risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate, senza adempiere agli obblighi di cui all', paragrafo 3, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15.000 a euro 150.000. 2. Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta, che, in presenza delle condizioni di cui all', paragrafo 5, del regolamento, non adempie all'obbligo di cessare l'utilizzazione di risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15.000 a euro 150.000. 3. Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta che, avendo acquisito una risorsa genetica di cui all', paragrafo 8, del regolamento, non adempie all'obbligo di interrompere l'utilizzazione entro i termini previsti alle lettere a) e b) del medesimo , paragrafo 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15.000 a euro 150.000. 4. Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta, che utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate, senza adempiere agli obblighi di conservazione delle informazioni e dei documenti pertinenti per l'accesso e la ripartizione dei benefici secondo quanto previsto all', paragrafo 6, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000. 5. Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta, che utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate senza adempiere agli obblighi di dichiarazione e trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 100.000.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;153#art-2

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