Art. 30

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 20 nov 2020
1. All'articolo 278 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «concorsuale che prevede la liquidazione dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.». 2. All'articolo 281, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.». --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020, n. 289 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Art. 30 Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.) — Testo vigente | Portale Normativo