Titolo I
Art. 4
Giustificazione delle pratiche (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 19; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 2, commi 1 e 2).
In vigore dal 18 gen 2023
Giustificazione delle pratiche ( Direttiva 2013/59/Euratom, ; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, , commi 1 e 2).
1. Nuovi tipi o nuove classi di pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, prima di essere adottati.
2. I tipi o le classi di pratiche esistenti sono sottoposti a riesame per quanto concerne gli aspetti di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove e importanti prove sulla loro efficacia o sulle loro potenziali conseguenze, ovvero nuove e importanti informazioni su altre tecniche e tecnologie; a tal fine il soggetto che svolge la pratica ne dà comunicazione all'autorità titolare del relativo procedimento.
3. I tipi o le classi di pratiche che comportano esposizioni professionali e del pubblico devono essere giustificati tenendo conto di entrambe le categorie di esposizione.
4. Le pratiche che comportano esposizioni mediche devono essere giustificate:
a) come tipo o classe di pratiche, tenendo conto delle esposizioni mediche e, ove pertinente, delle associate esposizioni professionali e del pubblico;
b) a livello di ciascuna esposizione medica individuale, secondo quanto stabilito nel Titolo XIII.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-4