Titolo XVII

Art. 245

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 27 ago 2020
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti del presente decreto con le risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 luglio 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Amendola, Ministro per gli affari europei Speranza, Ministro della salute Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico Catalfo, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Lamorgese, Ministro dell'interno Guerini, Ministro della difesa De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Bonafede, Ministro della giustizia Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-245

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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 245 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo