Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 23 giu 2020
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Amendola, Ministro per gli affari europei Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Bonafede, Ministro della giustizia Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico Speranza, Ministro della salute Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-12;42#art-2

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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 2 Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.) — Testo vigente | Portale Normativo