Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

In vigore dal 10 giu 2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE; Vista la rettifica della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE; Visto il regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta; Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 - e, in particolare, gli articoli 11 e 12; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5, che autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e, in particolare, l'articolo 15; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), ed in particolare l', comma 900; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2020; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 114-quater, comma 1, la parola: «membro» è sostituita dalla seguente: «comunitario»; b) all'articolo 114-septiesdecies, comma 1, le parole: «128-bis,» sono soppresse; c) all'articolo 128: 1) al comma 1, le parole: «commi 6-bis, 6-ter e 6-quater» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6-bis e 6-ter»; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), e), ed e-bis), e 4.»; d) all'articolo 128-duodecies, comma 3-bis, le parole: «del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono soppresse; e) all'articolo 144, comma 5-bis, dopo le parole: «, l'inosservanza degli obblighi previsti» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 120-decies o».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-04-08;36#art-1

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