Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 1 nov 2019
1. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 non trovano applicazione nei confronti di SIN S.p.a. per l'esercizio successivo a quello in cui si sono perfezionate, anche mediante l'iscrizione presso il registro delle imprese, le operazioni di cui all', comma 1, lettere p) e r). 2. Fino alla sottoscrizione dell'ultimo degli accordi quadro affidati a seguito della procedura di gara di cui all', comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e al definitivo completamento delle relative operazioni di subentro, il Ministero e AGEA, tramite SIN S.p.a., garantiscono la continuità nella gestione e sviluppo del SIAN. 3. SIN S.p.a. garantisce al Ministero, all'AGEA, alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e agli organismi pagatori il supporto tecnico e amministrativo nella gestione e sviluppo del SIAN nella fase di transizione e, al termine delle operazioni di subentro delle attività relative all'ultimo accordo quadro sottoscritto, anche prima del perfezionamento delle attività relative alla trasformazione di SIN S.p.a. di cui all', comma 1, lettera p). 4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto all', comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, sono altresì adeguate le strutture organizzative del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di garantire l'efficiente esercizio delle funzioni di cui all'articolo 01 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come introdotto dall' del presente decreto. 5. Ai fini di cui all'articolo 01, comma 1, lettera b), il Ministero, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce il Comitato di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74. 6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 7. In attuazione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 ottobre 2019 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Bellanova, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-04;116#art-3

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