Art. 3

Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

In vigore dal 12 set 2019
Modificazioni all' del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 1. All' del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «comma 1», sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall' della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.»; b) al comma 2: 1) alla lettera b), le parole «disabilità certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica»; 2) alla lettera d), la parola «disabilità» è sostituita dalle seguenti parole: «accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica»; c) al comma 4: 1) le parole «permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalla seguente: «Unificata» e dopo le parole «dell'», sono inserite le seguenti: «e dell'»; 2) le parole «in coerenza con le mansioni» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le diverse competenze»; 3) dopo le parole «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»; 4) le parole «fermi restando gli» sono sostitute dalle seguenti: «nel rispetto comunque degli»; d) al comma 5: 1) la parola «locali» è sostituita dalla seguente: «territoriali»; 2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall', comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all', comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente»; 3) alla lettera c), le parole «degli spazi fisici» sono sostituite dalle seguenti: «fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti»; e) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata, da perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché gli standard qualitativi relativi alle predette lettere.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-08-07;96#art-3

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