Capo I

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211

In vigore dal 27 giu 2019
1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In allegato al medesimo decreto è definita la modulistica nazionale unica di cui al primo periodo, ai fini della presentazione della domanda per il parere del comitato etico.»; b) all'articolo 11, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. L'AIFA, acquisiti i dati di cui al comma 1, provvede, a pubblicare l'elenco delle strutture autorizzate nel proprio portale informatico attraverso il collegamento al sito istituzionale di ciascuna struttura, che dovrà essere dotato di una sezione appositamente dedicata alla trasparenza in cui, nel rispetto del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, siano resi pubblici i nominativi e i curricula di tutti i soggetti coinvolti nella conduzione di una sperimentazione oltre che tutte le sperimentazioni attivate, in corso o concluse, e quelle autorizzate, nonché i correlati finanziamenti e i programmi di spesa con i relativi contratti.»; c) all'articolo 22, dopo il comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente: «13-bis. Le sanzioni previste dal presente articolo sono irrogate con le modalità previste dall'articolo 42.»
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Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 (Art. 2 Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.) — Testo vigente | Portale Normativo