Capo V
Art. 25
Informazioni da trasmettere all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie ERA
In vigore dal 16 giu 2019
Informazioni da trasmettere all'Agenzia
dell'Unione europea per le ferrovie ERA
1. Entro sette giorni dall'apertura di un'indagine, l'Organismo investigativo ne informa l'ERA. L'informazione riporta la data, l'ora e il luogo dell'evento, la tipologia di evento e le sue conseguenze in termini di decessi, lesioni e danni materiali.
2. L'Organismo investigativo trasmette all'ERA una copia della relazione finale di cui all', comma 2, e della relazione annuale di cui all', comma 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;50#art-25