Art. 4

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 10 apr 2019
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell', valutati in 2.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come richiamato dall', comma 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. 2. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui all', non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 marzo 2019 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Savona, Ministro per gli affari europei Bonafede, Ministro della giustizia Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tria, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-03-07;24#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo