Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 27 mar 2019
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 febbraio 2019 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Savona, Ministro per gli affari europei Di Maio, Ministro dello sviluppo economico Bonafede, Ministro della giustizia Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tria, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-19;18#art-3

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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 3 Attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.) — Testo vigente | Portale Normativo