Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 12 mar 2019
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 74: 1) al comma 1, le parole: «Si intende» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto si intende», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli , paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.»; 2) al comma 2, le parole: «Non costituiscono DPI» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI»; b) all'articolo 76: 1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (UE) n. 2016/425»; 2) al comma 2, le parole: «I DPI di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-19;17#art-2

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Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 2 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo