Parte PrimaTitolo IVCapo IISez. II

Art. 73

Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione

In vigore dal 28 set 2024
1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli , provvede ai sensi dell'. 2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta... dal pubblico ministero. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-73

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