Parte Prima›Titolo IV›Capo II›Sez. I
Art. 66
Procedure familiari
In vigore dal 28 set 2024
1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all', comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell', comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall', se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all', comma 3, quarto periodo.
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascuno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-66