Parte Prima›Titolo III›Capo IV›Sez. II
Art. 42
Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo
In vigore dal 15 lug 2022
1. Fermo quanto disposto dall', a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all' e con le modalità prescritte nel medesimo articolo.
2. Fino al momento in cui l' acquista efficacia, la cancelleria provvede all'acquisizione dei dati e documenti indicati al comma 1 mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-42