Parte SecondaTitolo X

Art. 381

Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici

In vigore dal 15 lug 2022
1. All'articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale». 2. All'articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare... l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.».

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-381

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