Parte PrimaTitolo XCapo III

Art. 366

Modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia

In vigore dal 15 lug 2022
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente: « (L) (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale). - 1. In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.». 2. Le disposizioni dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-366

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