Parte Prima›Titolo X›Capo II
Art. 357
Funzionamento dell'elenco
In vigore dal 28 set 2024
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in particolare:
a) le modalità di iscrizione all'elenco di cui all';
b) le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo elenco anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;
c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
2. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'elenco. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-357