Parte Prima›Titolo V›Capo VIII
Art. 262
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
In vigore dal 28 set 2024
1. Se è aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.
2. Il curatore provvede a norma dell' alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva.
Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.
3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo della liquidazione giudiziale, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d) del codice civile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-262