Parte PrimaTitolo VCapo VIII

Art. 255

Azioni di responsabilità

In vigore dal 28 set 2024
1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell', comma 2, può promuovere o proseguire: a) l'azione sociale di responsabilità; b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile; c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile; d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile; e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge. 1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-255

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