Parte Prima›Titolo V›Capo VIII
Art. 255
Azioni di responsabilità
In vigore dal 28 set 2024
1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell', comma 2, può promuovere o proseguire:
a) l'azione sociale di responsabilità;
b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;
c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile;
d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.
1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-255